| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 02/01/1998 n. 28c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni; d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale. Art. 12 - Contenuti tematici della cartografia. 1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi: a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali; b) particelle rappresentative dei possessi o proprietà dei terreni, nonchè della potenzialità produttiva del suolo; c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali; d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa toponomastica; e) particolari topografici anche di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della cartografia. Art. 13 - Tematismo del possesso o della proprietà. 1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei possessi o delle proprietà. 2. L'elemento inventariale minimo della cartografia è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonchè da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti. 3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura. Art. 14 - Tematismo della potenzialità produttiva del suolo. 1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialità produttiva dei suoli, previsto dall'articolo 2, comma 1sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75. Art. 15 - Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia. 1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia è costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono: a) la maglia dei punti fiduciali b) il tematismo del possesso o delle proprietà e dell'isopotenzialità produttiva del suolo c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza d) gli elementi individuativi del collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia catastale f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico interesse catastale, atti ad una migliore lettura della cartografia. 2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore generale, ha facoltà di prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della cartografia informatizzata lo richiedano. Art. 16 - Contenuti informativi della cartografia. 1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa. 2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella rappresentazione di Gauss-Boaga e le informazioni altimetriche costituite dalle curve di livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre istituzioni, previa verifica di conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte del dipartimento del territorio; le informazioni di natura cronologica riguardano la storicizzazione degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura qualitativa distinguono l'attendibilità dell'informazione in funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo dell'aggiornamento; le informazioni di natura amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari dei terreni e dei fabbricati. Art. 17 - Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata. 1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee. Art. 18 - Valenza documentale della cartografia. 1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 650, la raccolta dei fogli di mappa ottenuti con le modalità di cui all'articolo 17, unitamente a quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale del dipartimento del territorio. Titolo II Cartografia catastale Capo II Rete di inquadramento del rilievo Art.19 - Punti fiduciali. 1. Il punto fiduciale è un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento. 2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21. 3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del territorio. 4. Il dipartimento del territorio, in qualità di organo cartografico dello Stato, può certificare la qualità dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione è resa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonchè da eventuali capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma 3. 5. Nuove modalità operative nella determinazione della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio. Art. 20 - Maglia primaria dei punti fiduciali. 1. La maglia primaria dei punti fiduciali è costituita da vertici aventi densità territoriale di un punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare. 2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla legge 2 febbraio 1960 n. 68, concernente "norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici". 3. La maglia primaria può essere composta anche di vertici di riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private, purchè rispondenti ai requisiti di precisione stabiliti nel presente regolamento e verificati dal dipartimento del territorio. 4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche: a) nel posizionamento planimetrico: 22 (.N +.E )12 0.15m b) nel posizionamento altimetrico: .H = 0.20m dove: .N, .E sono le differenze fra le coordinate di un punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso punto ricavate con operazioni di collegamento al vertice IGM95 più vicino; .H è la differenza tra la quota geoidica di un punto fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto, ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla rete sopra menzionata. Art. 21 - Maglia secondaria dei punti fiduciali. 1. La maglia secondaria viene definita con una densità di un vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio. 2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove rilevazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private, purchè le nuove informazioni di aggiornamento rispondano a requisiti di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti. 3. Per la maglia secondaria dei vertici di riferimento vengono stabilite le seguenti precisioni intrinseche: a) nel posizionamento planimetrico: 22 (.N +.E )12 Tp b) nel posizionamento altimetrico: .H = TH dove: 1)Tp = 2,20m, TH =0,30m, per le aree urbanizzate o di espansione urbani stica; 2) Tp = 0,25m, TH = 0,50m per le aree agricole in pianura o media collina; 3) Tp = 0,30m, TH = 0,50m per le aree agricole di alta collina o montagna. Titolo II Cartografia catastale Capo III Produzione e adeguamento della cartografia catastale. Art. 22 - Disciplina dei lavori topografici e cartografici. 1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti. 2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale. 3. La cartografia è inquadrata planoaltimetricamente nel sistema geodetico nazionale. 4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio. Art. 23 - Rappresentazione cartografica. 1. La cartografia catastale è rappresentata in fogli di mappa. Art. 24 - Precisioni planoaltimetriche della mappa. 1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione. 2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche: '' a) le coordinate (Np ,Ep ) di un punto P del terreno memorizzate nel l'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (Np ,Ep ri cavate con operazioni topografiche sufficientemente precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione: 22 ' '2 [(Np - Np +(Ep Ep )]1 Tp in cui Tp è uguale a: 1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica; 2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina; 3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna. b) la differenza tra la quota H ' prime di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione: H ' = TH in cui TH : 1) per i punti quotati isolati, è uguale a: a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica; b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina; c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna; 2) per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a: a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica; b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina; c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna. Titolo II Cartografia catastale Capo IV Aggiornamento della cartografia catastale Art. 25 - Norme di conservazione. 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o proposto dal- l'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di conservazione del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio. Titolo III Norme transitorie |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|